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Dalla medicina difensiva a quella “controffensiva”?

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Pubblicato il 11/05/2026

«Sto valutando di separare la mia posizione da quella dell’azienda e di chiedere con l’ausilio di un mio avvocato i danni morali al paziente e, soprattutto, al suo avvocato. Perché mi risulta, da un’analisi che ho compiuto con il mio avvocato e dalla letteratura, che l’avvocato ha degli obblighi contrattuali ben precisi con il proprio cliente. Deve comportarsi in modo corretto nel suggerirgli se proseguire o meno un’azione di tipo risarcitorio e qualora non ci siano elementi che supportano una decisione ben motivata in questo senso si rende partecipe del procurare un danno morale al sottoscritto».

Queste le parole del dirigente struttura complessa di Chirurgia dell’Ospedale di Merate Paolo Pignoli ai microfoni della giornalista Paola Bachiddu (vai all'inchiesta) che danno conto del rischio di una “controderiva” della medicina: dalla medicina difensiva a quella controffensiva. I medici, insomma, corrono ai ripari contro le denunce, talvolta, troppo facili e lo fanno usando gli stessi mezzi del paziente: le vie legali. Difficile prevedere se la tentazione di Paolo Pignoli diventerà una tendenza comune alla categoria medica. Di certo, il rischio è reale. 

Altrettanto concreto il pericolo che un fenomeno di grande complessità venga interpretato semplicisticamente nella dicotomia tra colpevoli e innocenti. Fenomeno che, per inciso, ormai costa un fiume di esami (e talvolta farmaci) inutili ai pazienti e qualcosa come 12 miliardi e mezzo di euro l’anno alle casse del servizio sanitario nazionale.

Nei giorni scorsi a rinfocolare il dibattito ci ha pensato Umberto Veronesi, ospite del programma Otto e mezzo in onda su La7. La domanda di Lilli Gruber era secca: «lei ha detto: “oggi in sala operatoria il codice penale prende spesso il posto del giuramento di Ippocrate”. È colpa dei medici o dei pazienti?». L’oncologo, come riportato dal primario di Pneumologia del Careggi di Firenze Andrea Lopes Pegna su SaluteInternazionale, ha risposto: «Di ambedue; ormai i pazienti sono sempre più informati; oggi con internet in mezz’ora sanno tutto della loro malattia, quasi più dei medici che dovranno esaminarli e questo li mette in una condizione di forte capacità critica nei confronti delle cure che il medico fa. I pazienti sono pronti quindi a rivendicare un ipotetico danno subìto portando il medico in tribunale; il medico da parte sua, terrorizzato di questo andamento, si protegge sempre di più, e questo si chiama medicina difensiva. Nell’incertezza di non fare qualche esame o di non fare tutti gli esami necessari, il medico curante oggi prescrive tutti gli esami; il chirurgo di fronte a un intervento che potrebbe non andare perfettamente bene preferisce rinunciare all’intervento, nella paura di una causa legale, danneggiando così il paziente. Ci sono quindi vantaggi e svantaggi di fronte a questo acculturamento del paziente. Penso comunque che questo sia un vantaggio, perché da un lato il paziente é più partecipativo e collaborativo, dall’altro i medici si sentono gli occhi addosso, e sono più attenti a rispettare i diritti del malato».

I numeri dicono che non sempre è questo il comportamento del medico. Mentre sul versante del paziente, forse, non sempre maggiore informazione equivale a migliore informazione. 

 

Per saperne di più

L’inchiesta sulla medicina difensiva di Paola Bacchiddu

Medicina difensiva. Colpa dei medici o dei pazienti? Su SaluteInternazionale

 

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Riflessioni di un radiologo disilluso di Stefano Ciatto

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Commenti

Inviato da Arnaldo Capozzi (non verificato) il
Dispiace affermarlo, ma sembra che il Prof. Veronesi, nella fattispecie, abbia perso il senso e la misura. Con quale leggerezza si può affermare che: ” il codice penale prende spesso il posto del giuramento di Ippocrate” senza proporre un’alternativa che non sia una dura battaglia da parte del medico. Con quale criterio logico si può affermare semplicisticamente che “ i pazienti sono sempre più informati; oggi con internet in mezz’ora sanno tutto della loro malattia, quasi più dei medici che dovranno esaminarli” quando, a volte, per comprendere nella sua complessità un semplice termine medico potrebbe essere necessario una vita di reparto? In che modo, se non nella confusione dialettica, si può ritenere che in mezz’ora chiunque possa essere in grado di ottenere “una condizione di forte capacità critica nei confronti delle cure che il medico fa”? Addirittura il Professore afferma che con questo acculturamento “ i pazienti sono pronti a rivendicare un ipotetico danno subìto portando il medico in tribunale”. È come se il sottoscritto, in mezz’ora di click su internet, si ritenesse in grado non solo di criticare (legittimo) ma addirittura di stilare una perizia sull’operato non dico di un ingegnere ma del panettiere sotto casa! Incredulo di fronte all’acculturamento da internet, il medico, secondo il Professore, sarà più attento a rispettarne i diritti come se, in questo momento, tali diritti non fossero rispettati. Nulla riferisce il Professore sulle numerose pratiche frivole che, invece, da sole, potrebbero spiegare l’assoluta prevalenza delle cause vinte dai medici. Riferendosi a tali pratiche frivole, il dott. Carlo Nordio, Procuratore della Repubblica a Venezia ha affermato che in esse “la salute non c’entra nulla, si tratta di tentativi di arricchimento”. Alla faccia di quel ”paziente più partecipativo e collaborativo”! Il solo pensiero che un chirurgo possa rinunciare ad un intervento che “potrebbe non andare perfettamente bene per paura di una causa legale” è scandaloso, dovrebbe far nascere un senso grave di ribellione. Sentimento che invece appare assente nelle parole del Prof. Veronesi quasi come se tale atteggiamento del chirurgo fosse conseguente a fatalità naturali. Il Professore non parla del rapporto tra medico chiamato in causa e perito medico legale firmatario della relazione avversa eppure esso rappresenta un elemento fondamentale nella contenziosità in medicina. Infine, spero che la tentazione del Prof. Paolo Pignoli di proseguire un’azione di tipo risarcitorio non diventi una tendenza comune alla categoria medica. Potrebbe significare fare il gioco di qualche speculatore con laurea in giurisprudenza. Sarebbe opportuno, invece, chiedersi se le decisioni dell’Avvocato della parte attrice non derivino dalla poca competenza medico-legale e scientifica “necessaria a soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame” del consulente tecnico di parte (art. 62 del Codice Deontologico Medico). Ovvero, chiedersi se il problema non abbia radici nella stessa “casa” del medico. Premesso che il dialogo con il paziente dovrebbe essere routine e che se il paziente denuncia avrà pure i suoi motivi, è opinione dello scrivente che: 1) il nemico da combattere (se di nemico si vuol parlare) andrebbe cercato, eventualmente e soprattutto, tra coloro che “firmano” (le perizie) e non tra coloro che “parlano” (paziente), essendo evidente la differenza di responsabilità. 2) La preoccupazione delle denunce può risultare decisamente attenuata se non addirittura superata dalla conoscenza delle motivazioni che hanno indotto il legislatore ad emanare l’art. 3- lettera g del D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 13 settembre 1946. In breve, egli ritenne che nel controllo deontologico dell’operato dei sanitari (e quindi anche dei periti medico-legali) si celasse l’argine all’aumento delle denunce. Sicuro della propria professionalità, il medico ha il compito di difenderla in ogni luogo ed in particolare nell’Istituto deputato per questo: l’Ordine dei Medici e TRA MEDICI in linea con il decreto in oggetto. 3) Il decreto del 1946 permette, tra l'altro, su richiesta, quella mediazione civile tra medico e paziente nella stessa sede in cui nasce la vertenza cioè l’Ordine dei Medici (altro che mediatore civile secondo il D.lgs 28/2010!). Con l’auspicio che le informazioni vengano diffuse (nel rispetto della privacy) affinché l’”errore” alla base della diatriba venga divulgato per non essere ripetuto. Tra i motivi che dovrebbero far propendere per la divulgazione del decreto del 1946 ritroviamo anche il fatto certo che la depenalizzazione dell’atto medico avverrà dopo che il terzo segreto di Fatima verrà svelato e che non appare corretto ritenere le agenzie assicurative áncora di salvezza delle denunce in medicina quando le continue procedure giudiziali comportano inevitabilmente una loro potenziale sofferenza e insostenibilità. Aver disatteso il decreto del 1946 in tutti questi anni di Medicina Difensiva non significa che gli errori deontologici o sospetti tali presenti nelle perizie medico-legali siano stati cancellati, ovviamente. Quindi, con la divulgazione del decreto del 1946 si potrà determinare una sorta di coalizione “involontaria” di medici chiamati in causa nei confronti di un unico perito medico-legale responsabile della ripetizione di una stessa criticità deontologica. Si ricorda che l’art. 62 del Codice Deontologico, in tema di perizie medico-legali, afferma, concludendo, che: “… l’espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale” con le possibili, ovvie, sanzioni disciplinari. I medici chiamati in causa potranno richiedere istanze di tipo deontologico da utilizzare, se presenti le condizioni, come grimaldello nella mediazione civile. La contenziosità in medicina potrebbe ridursi per abbandono del perito medico-legale delle pratiche frivole in conseguenza delle nuove ed impreviste esposizioni (deontologiche e finanziarie) che il decreto del 1946 aveva ed ha in serbo. Conclusioni: Si auspica la riappropriazione da parte del medico dell’art. 3- lettera g del D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 13.9.2025 ed un più concreto utilizzo del Codice Deontologico (con particolare riguardo art.62 ed art. 58). Onore al legislatore del 1946 ed alla sua visione lungimirante. Il suo intento era quello di arginare le denunce favorendo la mediazione tra medico e paziente e l’interposizione tra medico e perito medico-legale affinché le cause non giungessero in Tribunale. Pose regole deontologiche ferree tra professionisti; era conscio che solo il medico vincolato dal Codice Deontologico, protetto da quei fardelli che oggi chiamiamo Medicina Difensiva, potesse agevolmente mantenere con il paziente il vero rapporto umano cioè aggiungere all’obbligo sociale e contrattuale dell’assistenza, il dovere dell’uomo di lenire la sofferenza di un altro essere umano. Saluti Dott. Arnaldo Capozzi

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